Ennesima mazzata alla Teramo Calcio del Tar Lazio: “Non aveva diritto alla serie D”

Arriva la pronuncia anche sull’ultimo ricorso della ‘vecchia’ società contro l’esclusione dall’ex ‘lodo Petrucci’: “La Figc ha potere discrezionale secondo le procedure Noif”

TERAMO – Restano confermati tutti gli atti che hanno portato all’esclusione della società SS Teramo Calcio dal Campionato di calcio di Serie D 2022/2023, decretando la perdita del parco tesserati. Così il Tar del Lazio con un’ordinanza con la quale ha risposto alle richieste della società abruzzese.

Due i motivi di ricorso proposti: da una parte la richiesta di sospensione dell’efficacia del dispositivo e delle motivazioni con le quali nel luglio scorso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha risposto negativamente alla richiesta della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, nonché di tutte le ulteriori norme federali che hanno previsto la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d’autorità dei tesserati; dall’altra la richiesta di annullamento di tutti i calendari della stagione di Serie D 2022/2023.

Il Tar ha ritenuto che, all’esame sommario proprio della fase cautelare del giudizio, non paiono sussistere i presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata, rilevando in particolare “che la società ricorrente non ha assolto l’onere di percorrere tutti i gradi interni della giustizia sportiva prima di dirigere il giudice statale; che, in ogni caso, il Noif non attribuisce alla società ricorrente il diritto di partecipare al campionato di Serie D, conferendo alla federazione il potere discrezionale di avviare la procedura finalizzata a consentire piuttosto alla città della società non ammessa ricorrendo le puntuali e specifiche condizioni previste dalla norma; che, nel caso di specie, il potere discrezionale della federazione non appare esorbitare i limiti della manifesta illogicità/irrazionalità/incongruenza, entro i quali è ammesso il sindacato giurisdizionale di questo Tribunale, in ragione delle ragioni tecnico-organizzative poste a fondamento del diniego; che non appare violato il canone della proporzionalità dell’azione amministrativa“.